Per calcolare l'I.C.I. bisogna prima di tutto determinare il valore catastale dell'immobile, ossia la "base imponibile". A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati o di terreni agricoli.
Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale. Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:
- 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A e C con esclusione delle categorie A10 e C1);
- 140 per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali B;
- 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc.(categoria D);
- 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta.
Valori Aree Fabbricabili - delibera G.M n. 87/1999
Valori Aree Fabbricabili - delibera G.M n. 71/2006
Per i terreni agricoli, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.
- sul sito dell'Agenzia del Territorio cliccando sul link nella sezione "Servizi Telematici" sul link Dati Catastali on line
- nell'atto pubblico di compravendita
- presso gli Ufficio dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno
- nella denuncia di successione
Si informa che in data 29 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 93/2008 (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008). Tale norma prevede, a decorrere dall'anno 2008, l'esenzione dal pagamento dell'imposta delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo (immobili nei quali il soggetto passivo ha la residenza anagrafica) e relative pertinenze.
Sono esclusi dall'esenzione gli immobili accatastati con categoria A1, A8 e A9.
Per effetto della norma le aliquote sono el seguenti:
| Aliquota Ordinaria - altri fabbricati | 6,50 |
| Aliquota per abitazione principale e pertinenze (C/6 e C/7) | Esente |
| Aliquota per abitazioni concesse in comodato e pertinenze (C/6 e C/7) | Esente |
| aliquota per immobili di cat. C/1, D e A/10 | 6,00 |
| aliquota per terreni agricoli | 6,00 |
| aliquota per aree fabbricabili | 6,00 |
ULTERIORE DETRAZIONE
prevista dalla Legge Finanziaria 1,33 per mille*
*L'ulteriore detrazione non si applica:
- all'unità immobiliare adibita ad abitazione non locata di proprietà di anziani e disabili permanentemente ricoverati presso istituti di ricovero e sanitari.
Per chiarimenti sull'applicazione dell'ulteriore detrazione è possibile visualizzare la Risoluzione n. 1/DPF , la Risoluzione 11/DF ed infine la Risoluzione n. 12/DF del Ministero delle Finanze
La dichirazione va presentata su apposito modello, approvato annualmente con decreto ministeriale, entro il termine previsto per la presentazone della "dichiarazione dei redditi".
modello e istruzioni
La dichiarazione non deve invece essere presentata da coloro che possiedono immobili per i quali non si sono avute variazioni nell'anno precedente, o che sono comunque esenti o esclusi dall'I.C.I.
La dichiarazione va consegnata direttamente al Comune - Ufficio I.C.I. - oppure può essere spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno all'Ufficio I.C.I.
A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall’art. 37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007.
La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili
L'ICI deve essere versata in due rate:
1. la prima, da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l’anno e 1. si calcola in base all'aliquota e alle detrazioni dell'anno precedente;
2. la seconda rata, da pagare a saldo tra il 1° e il 16 dicembre, si calcola con l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso, sottraendo poi quanto versato in acconto.
E' possibile anche pagare l'ICI in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune, è sufficiente un unico versamento per l'ICI complessivamente dovuta.
Se si posseggono immobili situati in Comuni diversi, si devono effettuare versamenti distinti per ogni Comune.
Il pagamento va effettuato secondo le seguenti modalità
- negli uffici posali utilizzando il bollettino di conto corrente postale n. 88687850, intestato a "Equitalia Marche Uno Spa - Monsampolo del Tronto-AP-ICI";
- direttamente presso lo sportello del concessionario della Riscossione Equitalia Marche Uno Spa sito in Via della Liberazione, 190 a San Benedetto del Tronto
ATTENZIONE: IL vecchio numero di c/c 41443375 non sarà più attivo
Inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2007, tutti i contribuenti potranno pagare il tributo comunale utilizzando il modello F24 ed avranno la possibilità di poter compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché, con comunicazione da rendere all'Ufficio I.C.I. del Comune entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento, sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari. L'imposta non è dovuta se complessivamente (acconto+saldo) è inferiore a € 2,00.
In caso di pagamento oltre le scadenze, il contribuente può avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D. L.vo n. 472 del 18.12.1997, compilando l'apposito modulo e presentandolo presso l'Ufficio I.C.I..
Tale agevolazione prevede:
· 1/12 della sanzione (2,50%) con pagamento entro 30 giorni dalla scadenza;
· 1/10 della sanzione (3,0%) con pagamento oltre 30 giorni, ma entro l'anno.
In ambedue i casi, comunque, il contribuente è obbligato a pagare anche gli interessi legali (3,0% fino al 31.12.2009 e del 1% dal 01.01.2010) con maturazione giorno per giorno) calcolati soltanto sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo.
L’importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare. Il pagamento si esegue con il bollettino postale oppure con il modello F24 avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento".
Il contribuente può richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle maggiori somme pagate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento (art. 13 del D. L.vo n. 504 del 30.12.1992)
- Comunicazione concessione in uso gratuito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze - clicca qui
- Richiesta di Rimborso - clicca qui





